Inviato: mar ago 23, 2005 2:43 pm
Ti riporto quanto scritto nel Club Internazionale dei diritti del turista
http://www.touristime.it
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Ciao SkyIn vigore il nuovo regolamento del trasporto aereo su scioperi, overbooking, cancellazioni e ritardi
Entrano in vigore i rimborsi a secondo delle distanze
BRUXELLES - Entra in vigore una nuova edizione della Carta dei diritti del passeggero che riguarda il trasporto aereo.
A Bruxelles il commissario ai Trasporti Jacques Barrot ha lanciato la nuova Carta per 590 milioni di viaggiatori europei.
In concomitanza con l'entrata in vigore del Regolamento Ue, l'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) organizza l'annuale "Giornata dei diritti del passeggero" con la distribuzione di 55.000 copie della nuova Carta dei diritti del passeggero in 34 aeroporti nazionali e con l'affissione nelle aerostazioni di 400 poster con i testi della carta stessa.
Sciopero, diritto informazione e assistenza.
I passeggeri hanno sempre diritto di essere assistiti o di essere informati, anche in caso di circostanze eccezionali come scioperi e allarmi per la sicurezza.
Al contrario nebbia, pioggia, tempesta o neve solo in casi rari sono da considerare circostanze eccezionali. Rifiuto imbarco, overbooking, i risarcimenti.
Il passeggero ha diritto a un risarcimento in funzione della distanza: per esempio per un volo da Torino a Palermo (ossia fino a 1500 chilometri) l'indennità passa da 150 a 250 euro, mentre sale da 150 a 400 euro per la tratta da Milano a Mosca (ossia tra i 1.500 e 3.500 chilometri); se poi viene rifiutato l'accesso a un volo, per esempio da Roma a Pechino (oltre 3.500 chilometri) l'indennità raddoppia da 300 a 600 euro.
Il risarcimento viene dimezzato se il passeggero non subisce ritardi rispettivamente di due, tre o quattro ore.
Cancellazione volo. Stesso risarcimento, a determinate condizioni, previsto per l'overbooking, oltre a pasti e alloggio se l'alternativa di viaggio è il giorno seguente. Possibilità di rimborso o viaggio verso la destinazione finale a scelta del passeggero. Un vettore non è tenuto al risarcimento se può provare le circostanze eccezionali. L'indennità o il rimborso devono essere versati entro 7 giorni. Ritardi importanti. Il passeggero ha diritto a pasti, bibite, eventualmente a un pernottamento in hotel e a dei mezzi di comunicazione.
Se il ritardo supera le 5 ore, la compagnia è tenuta a proporre il rimborso del biglietto e, se richiesto, un volo gratuito al luogo di partenza. Bagagli persi, danneggiati o in ritardo. Il passeggero può chiedere fino a 1.200 euro circa (il valore varia essendo calcolato su un paniere di monete) per voli assicurati da compagnie Ue in tutto il mondo.
Morti o feriti per incidenti. Il passeggero che vola con un vettore europeo in qualunque parte del mondo ha diritto, se resta ferito in un incidente, a ricevere un anticipo per far fronte a spese immediate. In caso di decesso la famiglia ha diritto di citare la compagnia e chiedere un risarcimento.
Obblighi anche per voli charter e low cost. I diritti dei passeggeri devono essere rispettati per tutti i voli effettuati da compagnie europee: charter, regolari, interni, low cost. Le regole si applicano su tutti i voli che partono o che giungono nell'Ue, effettuati da compagnie europee, e nel caso in cui i passeggeri non abbiamo ricevuto risarcimenti nei paesi terzi. Sono validi anche per biglietti tipo "frequent flyer".
I diritti si estendono a compagnie non europee se i voli - charter o regolari - partono da un aeroporto dell'Ue.
A chi rivolgersi. In primo luogo al rappresentante della compagnia che assicura il volo. In caso di mancato rispetto degli obblighi il passeggero può presentare ricorso alla autorità competente che nel caso dell'Italia è l'Ente nazionale per l'aviazione civile a Roma. Un numero verde è a disposizione di tutti gli europei, 0080067891011.