Questo è l'articolo 10 della LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N°1084 sul contratto di viaggio. Il risarcimento danni non è espressamente previsto in caso di annullamento, ma leggendo quei "senza indennità" nei commi 1 e 2, un giudice potrebbe decidere che, al di fuori dei casi 1 e 2, l'indennità è dovuta.
C'è un altro punto controverso: quel "In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione" al comma 3. Se per "contratto in corso di esecuzione" si intende dal momento della stipula al termine del viaggio, allora il risarcimento è dovuto eccome. Credo che questa sia l'interpretazione piú corretta perché è su questa che si basano i T.O. quando applicano penali per l'annullamento prima del viaggio da parte del cliente.
Chiedi al nostro avvocato.
Art. 10
1. L'organizzatore di viaggi può, senza
indennità, annullare il contratto totalmente
o parzialmente, qualora prima o durante
l'esecuzione del contratto si manifestino
circostanze di carattere eccezionale che
l'organizzatore di viaggi non poteva
conoscere al momento della stipulazione
del contratto e che, se le avesse
conosciute in quel momento, gli avrebbero
fornito valide ragioni per non concluderlo.
2. L'organizzatore di viaggi può
ugualmente annullare il contratto senza
indennità quando il numero minimo di
viaggiatori previsto nel documento di
viaggio non è stato raggiunto, a condizione
che questo fatto sia portato a conoscenza
del viaggiatore almeno 15 giorni prima
della data alla quale il viaggio o il
soggiorno doveva avere inizio.
3. In caso di annullamento del contratto
prima della sua esecuzione, l'organizzatore
di viaggi deve rimborsare integralmente
qualunque pagamento incassato dal
viaggiatore. In caso di annullamento del
contratto in corso di esecuzione,
l'organizzatore di viaggi deve prendere
tutte le misure necessarie nell'interesse del
viaggiatore; inoltre le parti sono tenute a
indennizzarsi a vicenda in maniera equa.